Giudice sportivo: assegnata la sconfitta a tavolino al Manfredonia nella gara contro la FBC Gravina

Giudice sportivo: assegnata la sconfitta a tavolino al Manfredonia nella gara contro la FBC Gravina

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la quattordicesima giornata

MANFREDONIA CALCIO – GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL, con il quale si
chiede che venga disposta la ripetizione della gara in epigrafe, non avendo il Direttore di gara dato luogo al riconoscimento pre-gara;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dal F.B.C. GRAVINA, con le quali si richiede il rigetto del reclamo e la comminazione a
carico della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL della perdita della gara, in quanto unica responsabile della mancata disputa della
gara;
– rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL appaiono poco
aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo conferenti. In particolare, premesso che la gara è stata
rinviata per “irregolarità del terreno di gioco”, avendo il direttore di gara riscontrato la non conformità “della posizione dei pali della
porta e linea di porta tra i pali stessi” nonché “della distanza che vi era dalla linea di porta interna ai pali alla linea dell’area di rigore”
lunghezza quest’ultima, peraltro, difforme da quella rilevabile tra la linea esterna ai pali e la linea dell’area di rigore”, e comunque non
conforme – nessun rilievo possono acquisire le censure proposte;
– rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, documentato
e non contestato, della non conformità del terreno e che circostanza è imputabile unicamente alla responsabilità della squadra
ospitante
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di infliggere alla S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D. MANFREDONIA CALCIO SRL.

A CARICO DI MASSAGGIATORI SQUALIFICA.
FINO AL 14/12/2017 TRIGGIANO CARMINE (AZ PICERNO)
Per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un A.A., allontanato. ( R AA)

A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CONDEMI CARMELO (POL. SARNESE 1926 ARL)
Per proteste nei confronti dell’Arbitro, allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIMINO FELICE (FRANCAVILLA)
Per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

CALDORE MARCO (TEAM ALTAMURA)
Per aver toccato il pallone con una mano privando la squadra avversaria della evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ESPOSITO GENNARO (POTENZA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
MORETTA ANGELO (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
PEZZELLA LUIGI (AVERSA NORMANNA S.R.L.)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)

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